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R.G. 3690/2000                                                            Sent. n. 638/02

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, costituito da:

            Stefano Baccarini                        - Presidente

            Angelo De Zotti                        - Consigliere

            Fulvio Rocco                         - Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso R.G. 3690/2000 proposto da Siviero Enzo, capogruppo dell’Associazione Professionisti composta da Mazzuccato Alberto, Rebonato Luigi, Navarra Giorgio, Canovaro Roberto Luigi, Attolico Lorenzo Cervaro Davide, Garghella Paolo, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Perulli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia - San Marco n. 3366;

CONTRO

il Comune di Pontelongo (Padova), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Carfagna, dall’Avv. Michele Greggio e dall’Avv. Alvise Bragadin, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce n. 269,

e nei confronti 

di Baldan Gianfranco, capogruppo e mandatario del Raggruppamento Temporaneo HMR s.r.l. Ingegneria e servizi, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Barioli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Mestrina n. 69;

per l'annullamento 

a) della determinazione n. 227 del 27.11.2000 assunta dal Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Pontelongo ed avente ad oggetto la revoca in autotutela della determinazione n. 205/2000 riguardante l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la ricostruzione e completo rifacimento del ponte comunale sul fiume Bacchiglione; nonché della riconvocazione della Commissione giudicatrice;

b) della deliberazione della Commissione giudicatrice relativa al procedimento di conferimento dell’incarico di cui al precedente punto a) assunta in data 30 novembre 2000, e riguardante la riconvocazione della Commissione per il giorno seguente 01 dicembre 2000, stante la mancata presenza del membro della Commissione Arch. Monti, soprintendente ai beni ambientali ed architettonici del Veneto orientale;

c) del provvedimento del Geom. Sambin, assunto in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice in data 01 dicembre 2000 ed avente ad oggetto la convocazione del membro supplente della Commissione Giudicatrice, motivata dall’impossibilità a presenziare comunicata dal componente arch. Monti;

d) del verbale della Commissione giudicatrice, relativo al procedimento di conferimento dell’incarico di cui al precedente punto a), del 01 dicembre 2000;

e) della determinazione di approvazione del verbale della Commissione giudicatrice di cui al precedente punto d) e conferimento dell’incarico di cui al precedente punto a) assunta dal responsabile del Settore;

f) della comunicazione dell’esito del concorso inviata al soggetto risultato vincitore;

g) del verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Pontelongo del 18.5.2000, n. 46, di costituzione della Commissione giudicatrice per la selezione di affidamento dell’incarico di cui al precedente punto a);

nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto; e, inoltre,

per la condanna

del risarcimento dei danni subiti e subendi;

            visto il ricorso, notificato il 14 dicembre 2000 e depositato in Segreteria il 15 dicembre 2000, con i relativi allegati;

            viste le memorie di costituzione in giudizio del Comune di Pontelongo e di Baldan Gianfranco, con i relativi allegati;

            visti gli atti tutti della causa;

            uditi, all’udienza pubblica del 5 luglio 2001 (relatore il consigliere Fulvio Rocco), l’Avv. G. Perulli per i ricorrenti, l’Avv. R. Carfagna per il Comune di Pontelongo e l’Avv. M. Barioli per il controinteressato Baldan Gianfranco;

            ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O   E   D I R I T T O 

1.1.           Con determinazione n. 51 dd. 3 aprile 2000 il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Pontelongo (Padova, ha approvato l’avviso di selezione pubblica e il disciplinare per il conferimento dell’incarico professionale di progettazione per “la ricostruzione e il completo rifacimento del ponte comunale sul fiume Bacchiglione”.

Con deliberazione della Giunta Comunale di Pontelongo n. 46 dd. 18 marzo 2000, susseguentemente integrata per effetto della deliberazione giuntale n. 96 dd. 25 novembre 2000, è stata quindi nominata la Commissione giudicatrice della gara.

Alla gara ha partecipato, tra gli altri, anche l’Associazione Professionisti composta dal Prof. Ing. Enzo Siviero, nonché da Alberto Mazzucato, Luigi Rebonato, Giorgio Navarra, Roberto Luigi Canovaro, Lorenzo Attolico, Davide Cervaro e Paolo Garghella.

Dopo varie vicende – e per quanto qui segnatamente interessa – tale Associazione ha ottenuto, con ordinanza n. 1655 dd. 15 novembre 2000 emessa sul ricorso proposto sub R.G. 2781/2000 innanzi a questa stessa Sezione, la  sospensione cautelare degli atti impugnati relativi all’affidamento dell’incarico in questione, ritenendo fondata la censura di insufficienza di motivazione dedotta dalla parte ricorrente.

A questo punto, con determinazione Prot. 7911 – n. 277/2000 dd. 29 novembre 2000 il Responsabile del Settore - nonchè responsabile del procedimento e presidente dell’anzidetta Commissione giudicatrice – ha disposto l’autoannullamento del precedente provvedimento di affidamento dell’incarico e la riconvocazione della Commissione per il giorno seguente.

In tale riunione i commissari, constatata l’assenza del membro Arch. Guglielmo Monti, hanno aggiornato i lavori per il giorno 1 dicembre 2000 e, quindi, in tale ulteriore occasione, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Arch. Monti sull’impossibilità del medesimo a partecipare alla seduta, si sono riuniti con la presenza del membro supplente, Geom. Michele Minesso e hanno concluso i lavori di propria competenza indicando, quale vincitore della gara, il raggruppamento temporaneo Ing. Gianfranco Baldan - HMR S.r.l. Ingegneria e Servizi.

1.2.           Ciò posto, con il ricorso in epigrafe l’Ing. Siviero chiede l’annullamento  della determinazione n. 227 del 27.11.2000 assunta dal Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Pontelongo ed avente ad oggetto la revoca in autotutela della determinazione n. 205/2000 riguardante l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la ricostruzione e completo rifacimento del ponte comunale sul fiume Bacchiglione, nonché la riconvocazione della Commissione giudicatrice; della deliberazione della Commissione giudicatrice relativa  assunta in data 30 novembre 2000, e riguardante la riconvocazione della Commissione per il giorno seguente 01 dicembre 2000; del provvedimento  assunto dal Presidente della Commissione giudicatrice in data 1 dicembre 2000 ed avente ad oggetto la convocazione del membro supplente della Commissione giudicatrice, motivata dall’impossibilità a presenziare comunicata dal componente arch. Monti;  del verbale dd. 1 dicembre 2000 della Commissione giudicatrice, relativo al procedimento di conferimento dell’incarico; della determinazione di approvazione del medesimo verbale dd. 1 dicembre 2000 della Commissione giudicatrice; della determinazione di conferimento dell’incarico assunta dal responsabile del Settore; della comunicazione dell’esito del concorso inviata al soggetto risultato vincitore; della deliberazione della Giunta Comunale di Pontelongo n. 46 dd. 18 maggio 2000, recante la costituzione della Commissione giudicatrice, nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

La parte ricorrente, altresì, chiede la condanna del Comune di Pontelongo al risarcimento dei danni subiti e subendi, a’ sensi degli artt. 33 e 35 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, così come sostituiti dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205.

Nell’atto introduttivo del giudizio sono stati dedotti, al riguardo, l’avvenuta violazione dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio di serietà del procedimento, violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per violazione del principio di logicità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere per violazione della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per violazione del principio di lealtà del procedimento, nonché erroneità dei presupposti.

2.                 Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pontelongo e la parte controinteressata, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

3.                 Con ordinanza n. 25 dd. 17 gennaio 2001 la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla parte ricorrente.

Tale ordinanza è stata confermata in sede di appello con ordinanza n. 1954 dd. 30 marzo 2001, resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato.

4.                 Successivamente, con ordinanza presidenziale n. 12 dd. 2 febbraio 2001 la Sezione ha disposto l’acquisizione agli atti di causa la documentazione contenente i punteggi attribuiti dalla Commissione in sede di confronto a coppie, la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, la trasformazione in coefficienti definiti di giudizio ponderale e ogni altra operazione propedeutica alla determinazione del risultato finale della gara, così come definito dalla Commissione giudicatrice nell’anzidetta sua seduta dd. 1 dicembre 2000: e ciò, in accoglimento di un’apposita richiesta istruttoria presentata dalla parte ricorrente.

L’amministrazione comunale ha adempiuto a tale incombente in data 9 marzo 2001.

5.                 In relazione a tale circostanza, la parte ricorrente – che, a sua volta, afferma di aver ricevuto già in data 7 febbraio 2001 la documentazione di cui trattasi – ha proposto al riguardo motivi aggiunti, deducendo in tal senso l’avvenuta violazione dell’art. 17, commi 11 e 12 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, degli artt. 60, 61 e 62, 63 e 64 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e dell’art. 3 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e per sviamento.

6.                 Le difese dell’amministrazione comunale e della controinteressata hanno preliminarmente eccepito l’irricevibilità dei sopradescritti motivi aggiunti e hanno, comunque, concluso in subordine per la loro reiezione nel merito.

7.                 Con ordinanza n. 185 dd. 28 febbraio 2001 la Sezione ha respinto un’ulteriore istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla parte ricorrente.

Anche tale ordinanza è stata, a sua volta, confermata in sede di appello con ordinanza n. 1954 dd. 30 marzo 2001, resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato.

8.                 Alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.

8.1. Tutto ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.

8.2. Innanzitutto, e con riferimento al primo motivo di impugnazione, il Collegio rileva che non sussiste alcun interesse della parte ricorrente a chiedere, di per sé, l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 277 del 2000, in quanto trattasi di provvedimento che reca l’annullamento di atti precedentemente impugnati e dai quali il raggruppamento del Siviero aveva ricevuto pregiudizio, tanto da proporre avverso i medesimi ricorso innanzi a questa stessa Sezione.

Pertanto, risulta ictu oculi l’inammissibilità, sul punto, del ricorso.

Parrebbe – invero - di capire che la parte ricorrente lamenti, al riguardo, l’avvenuta violazione dell’art. 7 e ss. della L. 241 del 1990 in quanto asseritamente non posta in grado di partecipare al procedimento di autotutela posto in essere dall’amministrazione comunale: ma, sulla scorta di quanto puntualmente rilevato dalla difesa di quest’ultima a pag. 2 della propria memoria dd. 11 gennaio 2001, viene spontaneo chiedersi quale “maggiore e ulteriore contributo” la medesima parte ricorrente avrebbe potuto offrire al fine di pervenire al risultato - comunque conseguito - di caducare ogni effetto dei provvedimenti già cautelativamente sospesi da questa Sezione.

Né va sottaciuto che l’amministrazione è esonerata dal comunicare l’avvio del procedimento allorquando il contributo all’azione amministrativa si è, comunque, verificato anche in  altro modo, diverso da quello ordinariamente e strumentalmente collegato all’avviso di avvio del procedimento medesimo (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 1998 n. 1524).

8.3. Va anche rilevato che il ricorso è irricevibile per quanto segnatamente riguarda la deliberazione giuntale n. 46 dd. 18 maggio 2000, già nota al medesimo Siviero all’atto della sua partecipazione alla gara e in relazione alla quale sono, pertanto, già spirati i termini decadenziali per la proposizione dell’impugnativa, a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come sostituito dall’art. 1 della L. 205 del 2000, innanzi a questo giudice.

Né, comunque, nel ricorso risultano dedotte specifiche censure avverso tale provvedimento.

8.4. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente richiama un proprio fax dd. 30 novembre 2000 (cfr. doc. 13 di parte resistente) inoltrato al Sindaco, nonché al Presidente e ai vari membri della Commissione, con il quale testualmente “rileva(va) che la Commissione giudicatrice viene nuovamente riconvocata senza alcuna modificazione della propria composizione, nonostante per ben due volte nell’arco di pochissimi mesi il TAR Veneto abbia disposto, sempre su istanza dello scrivente, la sospensione del provvedimento dell’incarico in oggetto per ragioni imputabili all’operato della Commissione medesima, ed inispecie per difetto di motivazione della deliberazione dell’organo. In situazioni simili parrebbe congruo, in considerazione del reiterarsi di distorsioni procedimentali a discapito di uno stesso soggetto, ravvisare ragioni di legittima astensione dei componenti della Commissione originaria … In considerazione di quanto esposto e impregiudicata ogni ulteriore eccezione, il sottoscritto ritiene di riservarsi ogni più ampia forma di tutela, secondo l’ordinamento, della propria posizione giuridica”.

La difesa del Siviero letteralmente ammette, a pag. 6 dell’atto introduttivo del giudizio, che il surriportato fax era preordinato a rappresentare all’amministrazione comunale una pretesa “esigenza di modificare la composizione della commissione” (cfr. ivi).

Peraltro, e a ben vedere, l’invero estemporanea iniziativa del Siviero si è, comunque, sostanziata in una forma di pressione, perlomeno inelegante, nei riguardi dei soggetti chiamati ad esprimere la propria valutazione sui concorrenti, accompagnando tale aperta dichiarazione di sfiducia anche nei confronti del futuro operato dei membri della Commissione con l’espresso richiamo all’assunzione di “ogni più ampia forma di tutela … della propria posizione giuridica”, presumibilmente – quindi – comprensiva non solo dell’impugnazione giurisdizionale degli ulteriori provvedimenti adottati in senso sfavorevole al proprio progetto, ma anche di possibili azioni in sede civile oppure di denunce in sede penale.

Orbene, premesso che non poteva per certo essere in discussione il diritto del Siviero di tutelarsi - per l’appunto - in ogni possibile sede di giudizio avverso gli atti e i comportamenti contrari ai propri diritti e interessi, pare di rilevare in tutto ciò un non recondito fine di condizionare, anche pesantemente, il libero apprezzamento degli organi dell’amministrazione comunale in modo da creare un “clima” quasi obtorto collo favorevole alla scelta del proprio progetto.

In ogni caso, va rilevato che non sussiste alcun obbligo di astensione del membro della commissione giudicatrice di una procedura concorsuale se non versa in alcuno dei casi di incompatibilità previsti, in via tassativa, dalla legge (cfr. sul punto, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 1998 n. 631) e che, invero, qui non ricorrono.

Né sussistevano ragioni di pubblico interesse che imponevano all’amministrazione comunale di provvedere al riguardo, se non ricostituendo le potestà discrezionali di valutazione in capo allo stesso organo istituzionalmente preposto ad esprimersi sui progetti presentati dai vari ricorrenti: e ciò affinchè l’organo stesso potesse assumere le proprie nuove determinazioni rimuovendo, al riguardo, ogni elemento di illegittimità, e lasciando quindi in ogni caso del tutto libero il contenuto delle proprie scelte di merito, pacificamente incensurabili da parte di questo giudice.

8.5. Né va sottaciuta la palese contraddittorietà della prospettazione del ricorrente allorquando, dopo aver sostenuto l’esigenza di sostituire l’intera Commissione giudicatrice, censura l’asseritamente avvenuta esclusione dalla stessa di uno dei membri, ossia dell’Arch. Guglielmo Monti, Soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale.

La difesa del Siviero sostiene, in buona sostanza, che il Monti sia stato sostituito - per così dire, d’“autorità” - nella propria funzione di commissario in quanto si era in precedenza espresso in termini favorevoli all’assegnazione dell’incarico a favore del raggruppamento rappresentato dall’attuale ricorrente.

In realtà, l’esame della documentazione prodotta dalla difesa dell’amministrazione comunale (cfr. ivi gli atti da 7 a 10), induce a ritenere che:

1)                 Il Monti è stato ritualmente convocato, in data 28 novembre 2000, per la seduta della Commissione fissata per il giorno 30 dello stesso mese, alle ore 21.00, presso l’Ufficio tecnico del Comune di Pontelongo (cfr, segnatamente, la nota Prot. 8016 dd. 28 novembre 2000, inoltrata via fax all’interessato);

2)                 Il medesimo Arch. Monti non si è presentato alla riunione anzidetta e, pertanto, con ulteriore nota Prot. 8016 dd. 30 novembre 2000, inoltrata sempre via fax, è stato riconvocato per una nuova seduta della Commissione, fissata per l’1 dicembre alle ore 18.30, presso la medesima sede;

3)                 Alle 23.05 dell’1 dicembre 2000 è stata accertata l’ulteriore assenza del Monti e, pertanto, per più che comprensibili ragioni di funzionalità dell’organo e di celerità dell’azione amministrativa, è stato immediatamente convocato in sua vece il Geom. Michele Minesso, a suo tempo nominato membro supplente della Commissione.

Da tutto ciò non è dato dunque di rilevare alcuna forzatura nella composizione della Commissione giudicatrice, né – soprattutto – alcuna prevaricazione in ordine alla possibilità che il Monti, per ben due volte chiamato a partecipare alle sedute, seguitasse a partecipare ai lavori.

Per il vero, lo stesso Monti ha inoltrato una nota in data 1 dicembre 2000, ricevuta al protocollo del Comune soltanto in data 9 dicembre 2000 ma verosimilmente anticipata via fax (cfr. ibidem, doc. 10) e nella quale si legge che “con riferimento al Vs. fax di oggi e alle telefonate ininterrotte dei giorni scorsi, Vi informo che purtroppo non potrò essere presente stasera dato precedenti impegni. Nell’intento comunque di essere di qualche aiuto, Vi comunico che il mio parere è sempre quello espresso nell’ultima riunione e mi dichiaro a Vs. disposizione nel caso si ritenga utile una discussione dei curricula, annunciata con un certo anticipio”.

A fronte di ciò, il Responsabile del procedimento, nonché Presidente della Commissione, con proprio fax Prot. 8121 dd. 1 dicembre 2000 diretto al Monti, ha puntualizzato che “in relazione al suo fax dell’1 dicembre 2000, ore 15.41, le riconfermiamo che la data e l’ora di giovedì 30 novembre, ore 21.00, della convocazione della Commissione giudicatrice era stata proposta in alternativa ad una prima ipotesi di convocazione convenuta con altri Commissari mercoledì 29 novembre 2000. Non avendo ricevuto da Lei nessuna comunicazione in merito alla Sua assenza, nella seduta di giovedì 30 novembre si è decisa la nuova convocazione della Commissione per venerdì 1 dicembre 2000, con l’intento di favorire la Sua partecipazione” (cfr. ibidem, doc. 11).

Il Monti ha replicato, a sua volta, con nota Prot. 13145 dd. 6 dicembre 2000, riscontrata al protocollo in arrivo del Comune in pari data e nella quale si legge che “con riferimento al Vs. fax dell’1 dicembre 2000, preciso che lo spostamento dal 29 al 30 novembre dell’appuntamento, da Voi richiesto, non mi è stato confermato per interruzione della conversazione telefonica. Ho atteso senza esito di essere richiamato, poi ho concluso che la mia proposta non era stata accettata. Resto in attesa di conoscere il seguito della vicenda e saluto cordialmente”.

Orbene, in questo intersecarsi di fax e di contatti telefonici emerge, al di là di tutto, un’evidente incoerenza della posizione tenuta dal Monti, posto che lo stesso:

1). non si è presentato alla seduta convocata per il giorno 30 novembre sulla base di una giustificazione fornita soltanto sei giorni più tardi, e secondo la quale la data e l’ora della riunione – convocata mediante fax a lui regolarmente inoltrato – non gli sarebbe stata poi confermata (si ignora per quale particolare esigenza) in via diretta anche per telefono, stante un’asserita interruzione della conversazione;

2) con fax dell’1 dicembre – e, quindi, antecedente alla (poco credibile e quanto mai ritardata) giustificazione di cui sopra - non ha fatto alcun cenno dell’anzidetto disguido telefonico, limitandosi a dichiarare la propria disponibilità ad essere ulteriormente convocato “con un certo anticipo” ma senza specificare in dettaglio, e pur nell’evidente esigenza da parte della stessa amministrazione comunale di definire il procedimento di scelta del progetto entro termini quanto mai solleciti, le proprie disponibilità di tempo.

Rebus sic stantibus, la determinazione del Presidente della Commissione giudicatrice di convocare in vece del Monti il membro supplente della Commissione stessa, regolarmente nominato, non può essere in alcun modo censurata.

8.6. Con un’ulteriore censura la difesa del Siviero ha pure dedotto un’asserita “incompetenza tecnica” del Minesso a surrogare il Monti nell’organo di cui sopra.

Anche tale assunto della difesa del ricorrente risulta manifestamente infondato, in quanto nessuna norma prescriveva – allorquando era stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso – che tutti i membri di tale organo dovessero possedere una specifica qualificazione professionale; e, in ogni caso, il medesimo Minesso risulta qualificato, nel testo della deliberazione giuntale n. 46 del 2000, come membro di apposito gruppo comunale di studio sul ponte, è geometra ed è in possesso di diploma universitario conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti di Venezia.

A conforto della propria tesi, la difesa del ricorrente ha invocato – tra l’altro – l’assunto della giurisprudenza secondo il quale “la sostituzione di alcuni componenti della commissione giudicatrice della gara per l’aggiudicazione di un contratto con la pubblica amministrazione non incide sulla sua regolare composizione qualora la persona nominata abbia le medesime qualità o svolga la medesima funzione di quella sostituita, non assumendo importanza nell’organo collegiale amministrativo il nominativo, ma la qualità della persona ovvero la funzione di cui è investita” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 25 maggio 1999 n. 430).

Tale massima non risulta, peraltro, conferente al caso di specie posto, che come si è testè ricordato, la disciplina vigente al momento della nomina della Commissione giudicatrice non disponeva che tutti i membri di tale organo dovessero possedere una specifica qualificazione professionale, risultando – semmai – ben più pertinente al caso di specie il richiamo al principio di ordine generale, puntualmente rispettato dall’amministrazione comunale di Pontelongo, secondo cui nella composizione delle commissioni giudicatrici in concorsi pubblici la presenza di tecnici o esperti deve essere, se non esclusiva, prevalente (cfr. Corte Cost., 15 ottobre 1990 n. 453).

8.7. Priva di sostanziale rilievo è la quarta censura dedotta dalla parte ricorrente, laddove lamenta la mancata comunicazione nei confronti propri e degli altri partecipanti alla gara dell’esito della stessa.

E’ certo che la disciplina di legge e regolamentare vigente in materia all’epoca dei fatti di causa non contemplava un obbligo siffatto e che, comunque, ciò non ha impedito allo stesso ricorrente di impugnare in termini, e proprio nella presente sede di giudizio, l’esito sfavorevole della gara in questione.

Né può, comunque, sottacersi che lo stesso ricorrente non contesta la circostanza, affermata dalla difesa dell’amministrazione comunale, che la determinazione dirigenziale n. 285 del 2000 – impugnata in termini dallo stesso Siviero – è stata ritualmente pubblicata all’Albo pretorio comunale unitamente alla documentazione di supporto e, quindi, anche con il presupposto processo verbale della seduta dd. 1 dicembre 2000 tenuta dalla Commissione giudicatrice.

8.8. Va anche respinta la sesta censura del ricorso, laddove si afferma che nel corpus della determinazione n. 277 dd. 27 novembre 2000 adottata dal Responsabile dell’Area e recante l’autoannullamento degli atti precedentemente compiuti, le ragioni di urgenza risulterebbero esplicitate considerando la necessità di presentare un progetto esecutivo entro il 15 dicembre 2000, e ciò a fronte dell’asserita impossibilità di elaborare il progetto stesso in sole due settimane decorrenti dalla data (1 dicembre 2000) in cui la Commissione giudicatrice ha individuato il soggetto a cui affidare il relativo incarico: ma, come a ragione ha osservato la difesa del Comune, risulta – con ogni evidenza – il travisamento dei fatti operato dalla parte ricorrente, posto che la prima motivazione su cui si regge il provvedimento di autoannullamento si identifica nello stato di pericolo e di allarme statico del ponte attualmente in essere e, “non modo, sed etiam”, la non evanescente possibilità di perdere il finanziamento regionale per la nuova opera.

8.9. Vanno, da ultimo, respinte pure le censure di carenza di motivazione, nonché quelle contenute nei motivi aggiunti.

Per quanto segnatamente attiene alle prime di queste, è sufficiente soffermarsi sulla circostanza che, nel processo verbale della seduta dd. 1 dicembre 2000 tenuta dalla Commissione giudicatrice – puntualmente citato dalla susseguente determinazione di conferimento dell’incarico in questione alla parte controinteressata – si legge, tra l’altro, un preliminare richiamo al contenuto della deliberazione giuntale n. 46 del 2000, in forza della quale la scelta del vincitore doveva effettuarsi “privilegiando nella valutazione i seguenti fattori: a) analisi dei curricula; b) esame della documentazione progettuale di opere simili presentate (schede rappresentative); c) analisi dei costi (in relazione al punto a) delle “disposizioni finali” dell’avviso di selezione; d) esame del profilo tecnico –professionale dell’eventuale raggruppamento o società”.

Quindi, per quanto qui segnatamente interessa, la medesima Commissione ha unanimemente rilevato, per quanto attiene alla parte controinteressata, ossia il raggruppamento Ing. Gianfranco Baldan – HMR S.r.l. Ingegneria e Servizi che “dal curriculum dell’Ing. Baldan si manifesta un’intensa attività professionale, che annovera la effettiva realizzazione di viadotti e ponti anche in ambito storico-culturale (ved. Ponti a Murano – Venezia). Nel curriculum della società H.M.R. si evidenzia un’impresa che svolge attività di supporto nell’ambito della sicurezza dei cantieri e del project management, in particolare emergono numerosi incarichi assolti in questo campo sia in fase di progettazione che di esecuzione relativi a opere di ingegneria civile – idraulica e civile – trasporti. Nelle schede rappresentative dei progetti elaborati e realizzati vengono esaustivamente illustrati, sia sotto il profilo architettonico che strutturale, n.ro 4 progetti di ponti progettati ed effettivamente realizzati (di cui una passerella pedonale), due dei quali con la direzione lavori di altri professionisti e n.ro due altri progetti di ponti in fase di realizzazione, nei quali si evidenzia come il professionista abbia utilizzato tipologie costruttive diverse a seconda del contesto ambientale in cui sono inseriti”.

Per quanto attiene invece all’associazione temporanea professionisti Ing. Ezio Siviero e Geom. Paolo Garghella si legge che “nel curriculum dell’ing. Siviero risultano elencate alcune pubblicazioni di autori vari a cura dell’Ing. Siviero relative a ponti. Sono elencate inoltre opere inerenti alla realizzazione di ponti, viadotti e sottopassi. Dal curriculum del Geom. Garghella si evince che lo stesso ha collaborato nella progettazione di alcuni ponti e sottopassi senza specificazione di capogruppo ed è stato coordinatore della sicurezza per alcuni manufatti su scoli di bonifica. Tra la documentazione prodotta dall’Ing. Siviero risulta anche una pubblicazione a stampa in cui compaiono le opere successivamente illustrate nelle schede rappresentative assieme a diverse ipotesi e studi progettuali, nonché alcune relazioni di tesi di laurea di studenti frequentanti la facoltà di architettura. Dalle schede rappresentative, che illustrano in sintesi progetti elaborati e realizzati, vengono dichiarati nr. 2 progetti di ponti effettivamente completati, di cui uno in ambito storico-culturale e una passerella ciclopedonale, nr. 2 ponti in fase di realizzazione e nr. 1 ponte per il quale è stato eseguito il solo studio di fattibilità”.

Successivamente, si legge che “… la Commissione, tenuto conto dei risultati delle analisi sopraindicate, tenuto altresì conto dei coefficienti ponderali di valutazione risultanti dal confronto a coppie e preso atto delle analisi dei costi presentate per il calcolo delle parcelle professionali determina che la proposta meritevole risulta essere quella del raggruppamento temporaneo Ing. Gianfranco Baldan (capogruppo mandatario) – HMR Ingegneria e Servizi S.r.l. (mandante) … poiché dall’attenta lettura risulta superare tutte le altre proposte ammesse per le ragioni di seguito specificate: 1. Notevole esperienza maturata nel campo della progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, tenuto conto che la società H.M.R. ha svolto numerosi incarichi relativi (a) opere di ingegneria civile-idraulica e civile – trasporti; 2. Le schede rappresentative dei progetti elaborati e realizzati denotano, nella loro esposizione, un’elevata flessibilità per quanto concerne l’applicazione delle tipologie e dei materiali utilizzati, oltrechè una notevole esperienza professionale anche in riferimento alla stessa presentazione tecnica degli elaborati, al grado di definizione delle proposte e al loro contenuto; 3) La buona esecuzione di lavori analoghi all’opera da affidare, per quanto attiene la sensibilità del progettista nell’approcciarsi ad ambiti storico-artistici di rilevante caratterizzazione, in considerazione del fatto che il contesto in cui si andrà a realizzare l’opera è sottoposto al vincolo di protezione delle bellezze naturali di cui al D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490”.

Dalla lettura dell’insieme di tali analitiche considerazioni, nella specie risulta all’evidenza soddisfatto, con ampio margine, l’obbligo motivazionale disposto in via generale dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n.241, anche – e soprattutto – con riferimento ai criteri di comparazione tra i vari progetti predeterminati dall’anzidetta deliberazione giuntale n. 46 dd. 18 maggio 2000.

Per quanto poi attiene all’ulteriore circostanza, dedotta dalla parte ricorrente in sede di proposizione di motivi aggiunti circa il metodo di confronto a coppie applicato dalla Commissione giudicatrice nella vigenza del regime transitorio disciplinato dall’art. 17, comma 12, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 così come sostituito per effetto dell’art. 6 della L. 18 novembre 1998 n. 415 con conseguente violazione del regime medesimo nonché – in via intrinseca – della stessa disciplina contenuta nell’all. A e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (nella specie, asserita effettuazione del computo senza la previa assegnazione di un coefficiente a ciascuno degli elementi qualitativi richiesti dalla valutazione), va rilevato quanto segue.

Il Collegio, in via del tutto assorbente anche rispetto alle non evanescenti eccezioni di irricevibilità dei motivi aggiunti sollevate dalle difese dell’amministrazione comunale e della parte controinteressata, ritiene che l’avvenuto ricorso al metodo anzidetto non abbia in alcun modo alterato la sopradescritta e quanto mai puntuale valutazione formulata dalla Commissione giudicatrice, dovendosi lo stesso riguardare come un di più rispetto alla valutazione stessa.

Questa – semmai - ne esce in questo modo addirittura confermata nel suo sostanziale contenuto sotto un ulteriore e distinto profilo numerico, ancorchè normativamente non richiesto.

9. Dal mancato accoglimento delle istanze impugnatorie del ricorrente consegue anche il rigetto dell’ulteriore sua domanda di risarcimento del danno

10. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

            Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

            Spese e onorari del giudizio compensati.

            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

            Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

            Il Presidente                                                L'Estensore                Il Segretario

 


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