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N.211/01 R. Sent      

            N.40557/99 R. Cont.

       N.491 Repert.

        N.2174 R. Cron.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Padova – Sezione Distaccata di Este. Dott.ssa Elisa Rubbis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N° 40557/1999 R.C.

DA

TRASPORTI ECOLOGICI SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Gino Giomo, rappresentata e difesa per mandato a margine dell’atto di citazione dagli avv.ti Nicola Zampieri, Annalisa Manes e Francesco Torchio elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Padova Via Largo Europa, 12

                                                                                ATTRICE

CONTRO

COMUNE di PERNUMIA, in persona del Sindaco pro tempore in carica, rappresentato e difeso in giudizio per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli avv. Roberto Carfagna ed Alessandra Polonio elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Este Via Principe Umberto, 19

                                                                             CONVENUTO

In punto: Risarcimento danni.

Causa passata in decisione all’udienza del 04.06.2001 (ex art.190 c.p.c.) sulle seguenti conclusioni:

PER L’ATTRICE:

1)        In via preliminare: Voglia il Sig. Giudice istruttore, ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 633 del c.p.c e per motivi di cui in narrativa ingiungere alla convenuta, con ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi del combinato disposto degli art. 186 ter e 641 del c.p.c., di pagare alla società attrice la somma capitale di £. 67.703.751, oltre interessi al saggio legale dal 31.03.1999 su £. 3.168.000 relativo alla fattura n.189 del 31.03.1999 e su £. 3.527.331, relativo alla fattura n.214 del 31.03.1999 dal 03.06.1999 sull’importo di £. 6.976.860 (relativamente alla fattura n. 381 del 03.06.1999) nonché dal 30.06.1999 sull’importo di £.54.031.560 relativo alla fattura n.389 del 30.06.1999, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, fino al saldo effettivo ed oltre oneri del procedimento.

2)        Nel merito. Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale risoluzione ex art.1453s.s. del C.C. del contratto stipulato tra la Trasporti Ecologici e il Comune di Pernumia per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta e/o accertamento e declaratoria dell’illegittimità dell’anticipato recesso dal contratto di appalto, condannare il Comune di Pernumia a pagare alla società Trasporti Ecologici s.r.l. la somma capitale di £.234.000.000 o la diversa somma prevista quale canone annuo per il servizio porta a porta, detratti ovviamente gli importi inerenti alle fatture già emesse dall’attrice relativamente al servizio in esame ed effettivamente pagati dalla convenuta, ovvero la minore o maggiore somma capitale ritenuta dovuta, oltre ai relativi interessi e/o rivalutazione.

2.1) In via subordinata. Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale risoluzione ex art. 1453 s.s. del C.C. del contratto stipulato tra le parti per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta e/o accertamento e declaratoria dell’illegittimità dell’anticipato recesso dal contratto di appalto, condannare il Comune di Pernumia a pagare alla società Trasporti Ecologici s.r.l. almeno la somma capitale di £. 67.703.751, oltre ad interessi e/o rivalutazione come specificato al punto 1, ovvero la minore o maggiore somma capitale risultante dovuta, con relativi interessi e/o rivalutazione.

3)        Anche in via alternativa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale dell’amministrazione convenuta, per il danno subito dall’attrice in conseguenza dell’inadempimento e, conseguentemente, condannarsi il Comune di Pernumia al risarcimento in favore dell’attrice di ogni danno subito per l’inadempimento e/o l’illegittimo recesso, danno da quantificarsi nel canone annuo di £.234.000.000 e detratte le somme già riscosse dall’attrice in forza delle fatture emesse relativamente al servizio in esame, o nel diverso importo, anche maggiore, che risulterà di giustizia.

3.1) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame l’art.1671 del c.c., condannarsi il Comune di Pernumia ad indennizzare parte attrice almeno di tutte le spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, quantificati in £.234.000.000, previste quale canone annuo per il servizio porta a porta, detratti ovviamente gli importi riscossi per le fatture già emesse dall'attrice relativamente al servizio di raccolta rifiuti porta a porta, o nella diversa somma, minore o maggiore che risulterà dovuta per i titoli di cui sopra.

4)        In ogni caso condannarsi, inoltre, la ditta convenuta a risarcire il danno cagionato per causa del proprio illegittimo comportamento all’immagine ed al prestigio aziendale dell’attrice, qualificabile, in considerazione anche alla illegittima pubblicizzazione data al recesso dal contratto anche nella stampa locale, nell’importo di £.50.000.000, o nel diverso importo, anche maggiore, che risulterà di giustizia.

5)        Condannarsi, infine la ditta convenuta alla corresponsione sulle somme comunque risultanti dovute all’attrice della rivalutazione e degli interessi legali trattandosi di debiti di valore, ovvero al risarcimento del maggior danno ex art.1224, 2° comma c.c. (quantificabile almeno nella rivalutazione e negli interessi legali) anche in relazione al fatto notorio della svalutazione monetaria.

6)        Disporsi, se del caso, la trasmissione – ai sensi dell’art.53 R.D. 12 luglio 1934 n.1214 – degli atti al Pubblico Ministero presso Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza circa un’eventuale responsabilità per danno erariale.

7)        Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.

PER IL CONVENUTO: “Accogliersi l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.O nella controversia, appartenendo la stessa al Giudice Amministrativo”.

In subordine, voglia il Giudice accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la lite, appartenendo la stessa al collegio arbitrale di cui all’articolo 17 del contratto di appalto, o la rinuncia convenzionale delle parti all’intervento del giudice e/o l’improponibilità delle domande attoree al Tribunale, alla luce della clausola arbitrale di cui all’articolo 17 del contratto d’appalto. In ulteriore subordine, rigettarsi le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto.

Spese, diritti e onorari in ogni caso rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.12.1999 la soc. Trasporti Ecologici conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova sezione distaccata di Este il Comune di Pernumia in persona del Sindaco Pro tempore sostenendo che lo stesso era ingiustamente receduto – risolvendo anticipatamente- dal contratto che concedeva all’attrice il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale. L’attrice chiedeva quindi l’accertamento e declaratoria di tale illegittimo recesso ed il risarcimento dei danni subiti, oppure che il giudice previa risoluzione del contratto ex artt.1453ss condannasse il convenuto ai danni subiti.

Si costituiva in giudizio la Amministrazione convenuta contestando anche nel merito le pretese attoree ed eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione al Tribunale adito o comunque la sua incompetenza a decidere la lite alla luce di apposita clausola arbitrale. Il G.I. con ordinanza del 21.06.2000 ritenendo insorta tra le parti questione preliminare idonea a definire il giudizio invitava le stesse a precisare le proprie conclusioni per l’udienza del 04.06.2001 e a tale udienza assegnava termine fino al 19.09.2001 per deposito di comparse conclusionali e fino al 09.10.2001 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che, pur nel contrasto giurisprudenziale, possa anche accedersi, giusta la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez.un. 01.12.2000 n.1241; Cass. civ. sez. un. N.127 del 21.03.2001; Cass Civ. sez. un .30.03.2000 n.72) alla affermazione della giurisdizione dell’AGO in ordine alla presente controversia.

Ciò posto, la ulteriore eccezione pregiudiziale relativa alla sussistenza di clausola arbitrale appare fondate.

Ed invero, alla stregua della documentazione offerta in produzione da entrambe le parti contendenti è ragionevole convincimento che la comune intenzione delle stesse non sia stata quella di perfezionare un nuovo contratto, ma semmai di modificare consensualmente l’iniziale contratto del 19.05.1997.

Emerge, infatti, in primo luogo che la pattuita decorrenza e scadenza di tale contratto era stata espressamente così individuata 01.04.1997/31.03.1999 (cfr.doc. n.2 fasc.attrice).

Dal tenore della delibera n.101 del 19.11.1998 (doc.4 fasc. attrice) emerge in maniera sufficientemente chiara che l’Amministrazione, richiamando espressamente il contratto del 19.05.1997, aderiva all’istituzione anche a Pernumia di un servizio di raccolta e smaltimento a porta a porta. Ed invero, dallo stesso capitolato Speciale (art.19) allegato al contratto e facente parte integrante di esso, emerge la possibilità per l’amministrazione comunale di apportare a suo insindacabile giudizio modifiche sulle modalità di esecuzione del servizio di raccolta e rifiuti ( cfr. doc.n.3 fasc. convenuto.). Tale convincimento appare ulteriormente confermato dalla determinazione n.251 del 30.11.1998 con cui il Direttore Generale del Comune, richiamando anch’egli il contratto del 19.05.1997 accoglieva la modifica delle precedenti modalità di esecuzione del contratto integrando l’impegno di spesa ed affidando all’appaltatore il servizio in oggetto secondo la nuova metodica per il residuo periodo contrattuale e ferma restando la scadenza contrattuale (cfr. doc.4 fasc. conv.).

La disamina della documentazione in atti non consente pertanto la fase di avviso del Giudicante ad addivenire alla tesi attorea in ordine all’esistenza di un secondo contratto.

Con riferimento pertanto all’unico contratto esistente tra le parti, si evidenzia che a termini dell’art.17 così risulta stabilito: ”In caso di vertenza tra il Comune e l’appaltatore sulla interpretazione e sulla esecuzione del contratto, le parti convengono di rimettersi all’arbitrato di un collegio formato di tre membri, dei quali uno ciascuno designato dalle parti ed il terzo di comune accordo tra le stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Padova. Il collegio decide secondo equità ed il suo giudizio si estende anche alle spese di giudizio…”

Tale clausola si appalesa costituire arbitrato rituale posto che le parti hanno inteso con essa far definire la controversia con i medesimi poteri ed effetti della funzione giurisdizionale e può ritenersi valida in quanto debitamente sottoscritta. Ed invero in presenza di una clausola compromissoria la quale devolva alla cognizione di un collegio arbitrale tutte le controversie attinenti alla interpretazione ed esecuzione del contratto, gli arbitri sono competenti a conoscere anche della controversia relativa all’inadempimento ed alla risoluzione del contratto, poiché anche queste attengono al suo aspetto esecutivo (cfr. Cass. I, n. 10707/92 e 2177/93).

Né possono condividersi i rilievi di nullità dedotti dall’attrice per asserita mancanza di volontà contrattuale delle parti, tenendo presente che il richiamo al DPR 1063/1962 (di cui alla lettera di invito a licitazione privata del 06.03.1997 n.1226) non figura in alcun modo nel contratto di appalto, né nel capitolato speciale: ne consegue che, essendo tale richiamo effettuato in via residuale e non apparendo le disposizioni richiamate in contrasto con quelle fissate nel capitolato speciale, le controversie inerenti alla esecuzione del contratto devono ritenersi devolute in via esclusiva ed inderogabile alla cognizione degli arbitri (cfr. Cass.I, 28.08.2000 n.11218).

La sussistenza di un compromesso costituisce oggetto di eccezione in senso proprio e l’opinione consolidata la ritiene eccezione di competenza relativa e derogabile (cass. 95/5937). Sotto tale profilo l’eccezione risulta tempestivamente e ritualmente formulata. Va pertanto dichiarata la incompetenza del giudice adito a conoscere della controversia, per essere la stessa di competenza del Collegio arbitrale.

In considerazione dell’esito della lite sussistono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando nella causa promossa con citazione del 09.12.1999 da Trasporti Ecologici S.r.l. contro Comune di Pernumia così provvede:

Dichiara la propria incompetenza a conoscere della presente controversia per essere la stessa appartenente alla cognizione di Collegio arbitrale.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Este, lì 30 ott.2001

Il Giudice

Dott. Elisa Rubbis

 

            Depositato in cancelleria il 30.OTT 2001

                        Il Cancelliere

 


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