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N.211/01
R. Sent
N.40557/99 R. Cont.
N.491 Repert.
N.2174 R. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Padova – Sezione Distaccata di Este. Dott.ssa Elisa Rubbis ha pronunciato la seguente
Nella causa civile iscritta al N° 40557/1999 R.C.
TRASPORTI ECOLOGICI SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Gino Giomo, rappresentata e difesa per mandato a margine dell’atto di citazione dagli avv.ti Nicola Zampieri, Annalisa Manes e Francesco Torchio elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Padova Via Largo Europa, 12
ATTRICE
COMUNE di PERNUMIA, in persona del Sindaco pro tempore in carica, rappresentato e difeso in giudizio per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli avv. Roberto Carfagna ed Alessandra Polonio elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Este Via Principe Umberto, 19
CONVENUTO
In
punto: Risarcimento danni.
Causa passata in decisione all’udienza del 04.06.2001 (ex art.190 c.p.c.) sulle seguenti conclusioni:
PER
L’ATTRICE:
1)
In via preliminare: Voglia il Sig. Giudice istruttore, ritenuto che
ricorrono i presupposti di cui all’art. 633 del c.p.c e per motivi di cui in
narrativa ingiungere alla convenuta, con ordinanza provvisoriamente esecutiva ai
sensi del combinato disposto degli art. 186 ter e 641 del c.p.c., di pagare alla
società attrice la somma capitale di £. 67.703.751, oltre interessi al saggio
legale dal 31.03.1999 su £. 3.168.000 relativo alla fattura n.189 del
31.03.1999 e su £. 3.527.331, relativo alla fattura n.214 del 31.03.1999 dal
03.06.1999 sull’importo di £. 6.976.860 (relativamente alla fattura n. 381
del 03.06.1999) nonché dal 30.06.1999 sull’importo di £.54.031.560 relativo
alla fattura n.389 del 30.06.1999, o dalla diversa data ritenuta di giustizia,
fino al saldo effettivo ed oltre oneri del procedimento.
2)
Nel merito. Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale
risoluzione ex art.1453s.s. del C.C. del contratto stipulato tra la Trasporti
Ecologici e il Comune di Pernumia per il servizio di raccolta rifiuti solidi
urbani porta a porta e/o accertamento e declaratoria dell’illegittimità
dell’anticipato recesso dal contratto di appalto, condannare il Comune di
Pernumia a pagare alla società Trasporti Ecologici s.r.l. la somma capitale di
£.234.000.000 o la diversa somma prevista quale canone annuo per il servizio
porta a porta, detratti ovviamente gli importi inerenti alle fatture già emesse
dall’attrice relativamente al servizio in esame ed effettivamente pagati dalla
convenuta, ovvero la minore o maggiore somma capitale ritenuta dovuta, oltre ai
relativi interessi e/o rivalutazione.
2.1) In via subordinata. Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale risoluzione ex art. 1453 s.s. del C.C. del contratto stipulato tra le parti per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani porta a porta e/o accertamento e declaratoria dell’illegittimità dell’anticipato recesso dal contratto di appalto, condannare il Comune di Pernumia a pagare alla società Trasporti Ecologici s.r.l. almeno la somma capitale di £. 67.703.751, oltre ad interessi e/o rivalutazione come specificato al punto 1, ovvero la minore o maggiore somma capitale risultante dovuta, con relativi interessi e/o rivalutazione.
3)
Anche in via alternativa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità
contrattuale dell’amministrazione convenuta, per il danno subito
dall’attrice in conseguenza dell’inadempimento e, conseguentemente,
condannarsi il Comune di Pernumia al risarcimento in favore dell’attrice di
ogni danno subito per l’inadempimento e/o l’illegittimo recesso, danno da
quantificarsi nel canone annuo di £.234.000.000 e detratte le somme già
riscosse dall’attrice in forza delle fatture emesse relativamente al servizio
in esame, o nel diverso importo, anche maggiore, che risulterà di giustizia.
3.1)
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile alla
fattispecie in esame l’art.1671 del c.c., condannarsi il Comune di Pernumia ad
indennizzare parte attrice almeno di tutte le spese sostenute, dei lavori
eseguiti e del mancato guadagno, quantificati in £.234.000.000, previste quale
canone annuo per il servizio porta a porta, detratti ovviamente gli importi
riscossi per le fatture già emesse dall'attrice relativamente al servizio di
raccolta rifiuti porta a porta, o nella diversa somma, minore o maggiore che
risulterà dovuta per i titoli di cui sopra.
4)
In ogni caso condannarsi, inoltre, la ditta convenuta a risarcire il
danno cagionato per causa del proprio illegittimo comportamento all’immagine
ed al prestigio aziendale dell’attrice, qualificabile, in considerazione anche
alla illegittima pubblicizzazione data al recesso dal contratto anche nella
stampa locale, nell’importo di £.50.000.000, o nel diverso importo, anche
maggiore, che risulterà di giustizia.
5)
Condannarsi, infine la ditta convenuta alla corresponsione sulle somme
comunque risultanti dovute all’attrice della rivalutazione e degli interessi
legali trattandosi di debiti di valore, ovvero al risarcimento del maggior danno
ex art.1224, 2° comma c.c. (quantificabile almeno nella rivalutazione e negli
interessi legali) anche in relazione al fatto notorio della svalutazione
monetaria.
6)
Disporsi, se del caso, la trasmissione – ai sensi dell’art.53 R.D. 12
luglio 1934 n.1214 – degli atti al Pubblico Ministero presso Sezione
Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza
circa un’eventuale responsabilità per danno erariale.
7)
Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
PER
IL CONVENUTO: “Accogliersi l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.O
nella controversia, appartenendo la stessa al Giudice Amministrativo”.
In
subordine, voglia il Giudice accertare e dichiarare la propria incompetenza a
decidere la lite, appartenendo la stessa al collegio arbitrale di cui
all’articolo 17 del contratto di appalto, o la rinuncia convenzionale delle
parti all’intervento del giudice e/o l’improponibilità delle domande
attoree al Tribunale, alla luce della clausola arbitrale di cui all’articolo
17 del contratto d’appalto. In ulteriore subordine, rigettarsi le domande
attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto.
Spese,
diritti e onorari in ogni caso rifusi.
Con atto di citazione notificato il 9.12.1999 la soc. Trasporti Ecologici conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova sezione distaccata di Este il Comune di Pernumia in persona del Sindaco Pro tempore sostenendo che lo stesso era ingiustamente receduto – risolvendo anticipatamente- dal contratto che concedeva all’attrice il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale. L’attrice chiedeva quindi l’accertamento e declaratoria di tale illegittimo recesso ed il risarcimento dei danni subiti, oppure che il giudice previa risoluzione del contratto ex artt.1453ss condannasse il convenuto ai danni subiti.
Si
costituiva in giudizio la Amministrazione convenuta contestando anche nel merito
le pretese attoree ed eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione al
Tribunale adito o comunque la sua incompetenza a decidere la lite alla luce di
apposita clausola arbitrale. Il G.I. con ordinanza del 21.06.2000 ritenendo
insorta tra le parti questione preliminare idonea a definire il giudizio
invitava le stesse a precisare le proprie conclusioni per l’udienza del
04.06.2001 e a tale udienza assegnava termine fino al 19.09.2001 per deposito di
comparse conclusionali e fino al 09.10.2001 per repliche.
Ritiene questo Giudice che, pur nel contrasto giurisprudenziale, possa anche accedersi, giusta la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez.un. 01.12.2000 n.1241; Cass. civ. sez. un. N.127 del 21.03.2001; Cass Civ. sez. un .30.03.2000 n.72) alla affermazione della giurisdizione dell’AGO in ordine alla presente controversia.
Ciò
posto, la ulteriore eccezione pregiudiziale relativa alla sussistenza di
clausola arbitrale appare fondate.
Ed
invero, alla stregua della documentazione offerta in produzione da entrambe le
parti contendenti è ragionevole convincimento che la comune intenzione delle
stesse non sia stata quella di perfezionare un nuovo contratto, ma semmai di
modificare consensualmente l’iniziale contratto del 19.05.1997.
Emerge,
infatti, in primo luogo che la pattuita decorrenza e scadenza di tale contratto
era stata espressamente così individuata 01.04.1997/31.03.1999 (cfr.doc. n.2
fasc.attrice).
Dal
tenore della delibera n.101 del 19.11.1998 (doc.4 fasc. attrice) emerge in
maniera sufficientemente chiara che l’Amministrazione, richiamando
espressamente il contratto del 19.05.1997, aderiva all’istituzione anche a
Pernumia di un servizio di raccolta e smaltimento a porta a porta. Ed invero,
dallo stesso capitolato Speciale (art.19) allegato al contratto e facente parte
integrante di esso, emerge la possibilità per l’amministrazione comunale di
apportare a suo insindacabile giudizio modifiche sulle modalità di esecuzione
del servizio di raccolta e rifiuti ( cfr. doc.n.3 fasc. convenuto.). Tale
convincimento appare ulteriormente confermato dalla determinazione n.251 del
30.11.1998 con cui il Direttore Generale del Comune, richiamando anch’egli il
contratto del 19.05.1997 accoglieva la modifica delle precedenti modalità di
esecuzione del contratto integrando l’impegno di spesa ed affidando
all’appaltatore il servizio in oggetto secondo la nuova metodica per il
residuo periodo contrattuale e ferma restando la scadenza contrattuale (cfr.
doc.4 fasc. conv.).
La
disamina della documentazione in atti non consente pertanto la fase di avviso
del Giudicante ad addivenire alla tesi attorea in ordine all’esistenza di un
secondo contratto.
Con
riferimento pertanto all’unico contratto esistente tra le parti, si evidenzia
che a termini dell’art.17 così risulta stabilito: ”In caso di vertenza tra
il Comune e l’appaltatore sulla interpretazione e sulla esecuzione del
contratto, le parti convengono di rimettersi all’arbitrato di un collegio
formato di tre membri, dei quali uno ciascuno designato dalle parti ed il terzo
di comune accordo tra le stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Padova. Il collegio decide secondo equità ed il suo giudizio
si estende anche alle spese di giudizio…”
Tale
clausola si appalesa costituire arbitrato rituale posto che le parti hanno
inteso con essa far definire la controversia con i medesimi poteri ed effetti
della funzione giurisdizionale e può ritenersi valida in quanto debitamente
sottoscritta. Ed invero in presenza di una clausola compromissoria la quale
devolva alla cognizione di un collegio arbitrale tutte le controversie attinenti
alla interpretazione ed esecuzione del contratto, gli arbitri sono competenti a
conoscere anche della controversia relativa all’inadempimento ed alla
risoluzione del contratto, poiché anche queste attengono al suo aspetto
esecutivo (cfr. Cass. I, n. 10707/92 e 2177/93).
Né
possono condividersi i rilievi di nullità dedotti dall’attrice per asserita
mancanza di volontà contrattuale delle parti, tenendo presente che il richiamo
al DPR 1063/1962 (di cui alla lettera di invito a licitazione privata del
06.03.1997 n.1226) non figura in alcun modo nel contratto di appalto, né nel
capitolato speciale: ne consegue che, essendo tale richiamo effettuato in via
residuale e non apparendo le disposizioni richiamate in contrasto con quelle
fissate nel capitolato speciale, le controversie inerenti alla esecuzione del
contratto devono ritenersi devolute in via esclusiva ed inderogabile alla
cognizione degli arbitri (cfr. Cass.I, 28.08.2000 n.11218).
La
sussistenza di un compromesso costituisce oggetto di eccezione in senso proprio
e l’opinione consolidata la ritiene eccezione di competenza relativa e
derogabile (cass. 95/5937). Sotto tale profilo l’eccezione risulta
tempestivamente e ritualmente formulata. Va pertanto dichiarata la incompetenza
del giudice adito a conoscere della controversia, per essere la stessa di
competenza del Collegio arbitrale.
In
considerazione dell’esito della lite sussistono giustificati motivi per
dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella causa promossa con citazione del 09.12.1999 da Trasporti Ecologici S.r.l. contro Comune di Pernumia così provvede:
Dichiara
la propria incompetenza a conoscere della presente controversia per essere la
stessa appartenente alla cognizione di Collegio arbitrale.
Dichiara
interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Depositato in cancelleria il 30.OTT 2001
Il
Cancelliere
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