Clicca QUI per scaricare il testo della sentenza (file PDF)


Ric. n. 2423/2008       Sent. n. 3923/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

Giuseppe Di Nunzio  Presidente

Claudio Rovis   Consigliere relatore

Riccardo Savoia  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2423/2008 proposto da BIASIOLO GIANNI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna, Marco Bertazzolo ed Elisa Toffano, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Margherita Bonifacio, in Venezia Santa Croce 312/A ;

CONTRO

il Patto Territoriale Area Berica – Sportello Unico per le Imprese in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

il Comune di Villaga in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento 25/8/2008 prot. 18792, con cui il Responsabile dello Sportello Unico intimato ha negato al ricorrente il permesso di eseguire lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un annesso rustico per adibirlo ad uso deposito di prodotti agricoli, delle lettere del Comune di Villaga prot. n. 2724 del 14/5/2008 e prot. 3514 del 20/6/2008 allegate all’atto avversato in principalità, nonché in parte qua – della convenzione per la gestione dello Sportello Unico Associato per l’Area Berica laddove prevede che “in nessun caso il Responsabile dello Sportello Unico potrà concludere il procedimento in senso favorevole all’istanza, contro il parere non favorevole rilasciato dal responsabile comunale”.

    Visto il ricorso, notificato il 18/11/2008 e depositato presso la Segreteria il 09/12/2008, con i relativi allegati;

    Visti gli atti tutti di causa;

    Udito alla camera di consiglio del 17 dicembre 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Carfagna per il ricorrente;

    Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

    Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

  che la convenzione per la gestione dello Sportello Unico Associato per l’Area Berica, laddove prevede che “in nessun caso il Responsabile dello Sportello Unico potrà concludere il procedimento in senso favorevole all’istanza, contro il parere non favorevole rilasciato dal responsabile comunale”, contrasta radicalmente con la ratio dell’art. 30, u.c. del DLgs n. 267/00 nonché del combinato disposto di cui agli artt. 3, I comma del DPR n. 447/98 e 24 e 23 del DLgs n. 112/98, ratio che, prevedendo tali norme la collegialità della decisione, esclude ex se la possibilità che un componente del collegio possa vincolare la decisione stessa;

  che, peraltro, la motivazione del diniego contenuta nella richiamata nota 20.5.2008 n. 2724 risulta equivoca, superficiale e, comunque, carente in quanto, nonostante il ricorrente in data 12.12.2007 avesse prodotto la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 contenente proprio lo studio di inserimento ambientale del proposto intervento edilizio (doc. 10), afferma che non sarebbe stato fornito “alcun elemento di studio dell’inserimento ambientale”; e nonostante il ricorrente avesse affermato, producendo idonee relazioni del tecnico progettista e dell’agronomo (doc. 12), che l’edificio da ristrutturare non era catalogato quale manufatto di pregio e, comunque, da conservare ed era, anzi, fatiscente, l’Amministrazione assume che “l’edificio esistente…merita particolare attenzione e valorizzazione…in quanto si ravvisano in esso notevoli elementi di pregio dell’architettura rurale”, senza tuttavia indicare quali siano gli elementi di pregio riscontrati;

  che, dunque, il ricorso è fondato e va accolto;

  che le spese possono essere compensate;

    P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

    Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2008.

Il Presidente       L’Estensore   Il Segretario 


Clicca QUI per scaricare il testo della sentenza (file PDF)