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Ric. n. 824/2002 Sent. n. 1688/2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:

Luigi Trivellato Presidente

Lorenzo Stevanato Consigliere, relatore

Elvio Antonelli Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 824/2002 proposto da PAMIO MAURO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna e Mario Barioli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Bissolati 5;

CONTRO

il Comune di Albignasego in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 15.3.2002 n. 6986 di demolizione di opere edili.

Visto il ricorso, notificato l'8.4.2002 e depositato presso la segreteria il 9.4.2002, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 2 maggio 2002, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Roberto Carfagna, per la parte ricorrente;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che appare fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si censura la violazione di legge per essere stata comminata la demolizione della recinzione anziché una sanzione pecuniaria, come previsto dall'art. 94 L.R. 61/85 (e dall'art. 4, comma 13, D.L. 398/93 conv. in L. 493/93, per interventi in difformità dalla d.i.a.);

che il ricorso va perciò accolto;

che concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2 maggio 2002.

Il Presidente             L'Estensore                 Il Segretario


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