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Ric. n. 2871/2003 Sent. n. 6292/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Luigi Trivellato Presidente

Lorenzo Stevanato Consigliere, relatore

Rita De Piero Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2871/2003 proposto da TIZIO MARIETTO e CAIO MARIUCCIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivone ed Agostino Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di CODAROSPOSA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna ed Andrea Bordignon, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Polo 2114;

l’Unione tra i Comuni di CODAROSPOSA, PONTILE e AUSONIA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti

di MEVIO GIANNI e TIZIO BERTOLDA, non costituiti in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell’Unione tra i Comuni di CODAROSPOSA, PONTILE e AUSONIA 5.8.2003 n. 517 di diniego condono edilizio nonché dell’ordinanza comunale 6.8.2003 n. 44 di demolizione delle opere abusive.

Visto il ricorso, notificato il 17.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 6.12.2003, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di CODAROSPOSA, depositato il 12.12.2003;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 17 dicembre 2003, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato - gli avv.ti A. Cacciavillani, per la parte ricorrente e R. Carfagna, per il Comune resistente;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che l’accatastamento del fabbricato abusivo non risulta già acquisito dall’amministrazione comunale; anzi, è stata prodotta la dichiarazione del funzionario comunale (che fa piena prova fino a querela di falso) che né l’accatastamento né la relativa domanda all’U.T.E. sono in possesso dell’Ufficio tecnico comunale;

che l’atto impugnato, pur privo di firma, è copia dell’originale pubblicato all’albo pretorio con la sottoscrizione dell’autore;

che, quindi, il ricorso va respinto.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003.

Il Presidente       L’Estensore     il Segretario


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