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Ric. n. 1320/2002 Sent. n. 3074/2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:

Lorenzo Stevanato Presidente f.f.

Elvio Antonelli Consigliere

Rita De Piero Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1320/2002 proposto dalla S.R.L. MEVIO COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Paolo Neri e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Mestre, Via Cavallotti 22;

CONTRO

il COMUNE DI TIZIONIA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna e Mario Barioli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Bissolati 5;

e nei confronti

del Consorzio CAIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 15.4.2002 n. 380/326 e dell'allegato parere 11.4.2002 n. 3149, nella parte in cui condizionano il rilascio della concessione edilizia richiesta dalla ricorrente.

Visto il ricorso, notificato il 6.6.2002 e depositato presso la segreteria il 13.6.2002, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI TIZIONIA, depositato il 24.6.2002;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 26 giugno 2002, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il Consigliere Rita De Piero) l'avv. Neri per la parte ricorrente e l'avv. Carfagna per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che appare fondato il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione degli artt. 9 e 109 della L.R. 61/85, poiché, come risulta dal provvedimento opposto, la stessa Amministrazione ammette che la zona ove è progettata l'edificazione è dotata delle principali opere di urbanizzazione, il che fa venir meno la necessità del previo piano attuativo;

ritenuto inoltre che non ha fondamento normativo la distinzione tra opere di urbanizzazione esterne e interne (in ipotesi mancanti) specie risolvendosi queste ultime, nel caso di specie, nella mera localizzazione del verde pubblico;

che, quindi, il ricorso è fondato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 giugno 2002.

Il Presidente f.f.             L'Estensore      Il Segretario


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