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Ric. n. 1320/2001                                                                                                                         Sent  2377/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Luigi Trivellato                    Presidente

Lorenzo Stevanato              Consigliere, relatore

Alessandra Farina                Consigliere

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1320/2001 proposto dalla S.R.L. MEVIOLONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Volpe, con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Tiziate in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna ed Alvise Bragadin, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Croce 269;

e nei confronti

- della S.p.a. Cassa di Risparmio di Caionate – Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Caionate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Errico Pucci e Gabriele Righetti, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Wanda Falciani in Venezia, S.Marco 3472;

- e del Consorzio XXX tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 26.7.2000 n. 102 di approvazione del ruolo per la riscossione coattiva della sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori e di determinazione della somma da corrispondere nonché della cartella esattoriale notificata il 23.3.2001.

Visto il ricorso notificato il 22.5.2001 e depositato presso la segreteria il 20.6.2001, con i relativi allegati;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V^, n. 5678/02 con cui è stata annullata la sentenza n. 2040/01 di questo Tribunale, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, col rinvio per la disamina del merito del giudizio al T.A.R. stesso;

Vista la nuova domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in data 26.3.2003;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tiziate, depositato il 23.6.2001 e della S.p.a. Cassa di Risparmio di Caionate, depositato il 4.7.2001;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio dell’11 aprile 2003 , convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato  - l’avv. Francesco Piazza, in sostituzione dell’avv. Volpe, per la parte ricorrente e l’avv. Carfagna per il Comune di Tiziate;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che si appalesa fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso. Invero, il procedimento esecutivo disciplinato dal T.U. 639/1910 è applicabile alla fattispecie in forza della speciale previsione della L.R.V. n. 61 del 1985 (art. 81) ed anche il recente Testo Unico sull’edilizia, approvato con D.P.R. 380/01, (anche se non ancora entrato in vigore), prevede la medesima disciplina. Il Collegio non ritiene, pertanto, che la disciplina sulla riscossione coattiva mediante ruolo, ex art. 17, co. 2, D. L.vo 46/1999, abbia abrogato implicitamente l’anzidetta speciale previsione in materia di riscossione del credito per ritardato versamento del contributo concessorio;

che il ricorso va perciò accolto;

che concorrono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, indicati in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2003.

Il Presidente                    L’Estensore             Il Segretario 

 


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