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Ric. n. 195/2003 Sent. n. 1635/03

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

Luigi Trivellato - Presidente

Lorenzo Stevanato - Consigliere

Rita Depiero - Consigliere Relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 195/2003 proposto da TIZIO, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Carfagna e Andrea Bordignon, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, san Polo n. 2114;

contro

il COMUNE DI CAIOLANDIA, costituito in giudizio col patrocinio dell’ avv. Marcello Fracanzani, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell' art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1024;

per l' annullamento

del provvedimento comunale n. 9693 del 24.12.2002 di diniego di concessione edilizia;

nonché per il risarcimento

di ogni danno derivante da tale provvedimento;

Visto il ricorso, notificato il 30.1.2003 e depositato presso la Segreteria il 31.1.2003, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI CAIOLANDIA;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla camera di consiglio del 19.2.2003 (relatore il consigliere Depiero) gli avv. Carfagna, per il ricorrente, e Fracanzani per l' Amministrazione;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

Il ricorrente rappresenta di aver richiesto, in data 31.10.2002, una concessione edilizia per realizzare, in zona C2, con intervento diretto a tenore degli artt. 9 e 109 della L.r. 61/85, un fabbricato residenziale di quattro unità abitative, denegata dal Comune con l’ atto qui impugnato, sul presupposto della necessità, ai sensi dell’ art. 6 delle N.T.A.. di uno strumento urbanistico attuativo.

Questi i motivi di ricorso:

1) violazione degli artt. 9 e 109 della L.r. 61/85. Travisamento di fatto e carenza di presupposto, in quanto l’ area risulta dotata delle principali opere di urbanizzazione, ancorché non lo sia il lotto su cui è prevista l’ edificazione.

2) Carenza di istruttoria e di motivazione.

Il Comune, costituito, controdeduce nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione. In limine, ne eccepisce l’ inammissibilità per omessa notificazione al controinteressato, da identificarsi nel confinante, il quale è anche il proprietario che detiene il 75% della superficie del comparto soggetto a S.U.A.

Il ricorso è infondato e, in ragione di ciò, si può prescindere dall’ esame della proposta eccezione di inammissibilità.

E’ pacifico in causa che il lotto di cui il ricorrente è proprietario si trova in zona C2, soggetta - a tenore dell’ art. 6 delle N.T.A. del vigente P.R.G. - a strumento urbanistico attuativo, in quanto priva delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale lotto peraltro confina con la zona B, del tutto urbanizzata.

Solo in ragione di tale circostanza, il ricorrente chiede di poter edificare sul proprio terreno con concessione diretta, adducendo la facilità di collegamento con i servizi esistenti, per l’ appunto, nella vicina zona B. All’ uopo, invoca anche la giurisprudenza di questa Sezione.

Va precisato, sul punto, che la giurisprudenza richiamata si è formata in relazione a vicende tutt’ affatto diverse da quella all’ esame, e non risulta applicabile, per analogia, al caso di specie.

L’ art. 9, penultimo comma, della L.r. 276.6.85 n. 61 stabilisce che sono “in ogni caso ammissibili in diretta applicazione del Piano Regolatore Generale …gli interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria”, e l’ art. 109 dichiara sempre ammissibili, “anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi preventivamente richiesti dai vigenti strumenti urbanistici generali, gli interventi singoli o di comparto di cui al penultimo comma dell’ art. 9, in attuazione diretta del Piano Regolatore Generale”. La giurisprudenza della Sezione ha interpretato il combinato disposto di queste due norme nel senso che “non occorrono piani attuativi per l’ edificazione di un lotto intercluso in area già edificata e dotata delle principali opere di urbanizzazione, e ciò anche se l’ art. 109 non sia stato recepito dal P.R.G, ovvero questo contenga una disposizione in senso contrario” (Tar Veneto, sez. II, n. 13 del 23.1.93 e n. 622 del 22.10.93).

Questa impostazione (da cui la Sezione non si è mai discostata, né ravvisa ora ragioni per mutare il proprio orientamento) secondo cui, quando all’ interno di un’ area dotata di tutte o quanto meno delle principali opere di urbanizzazione residui un lotto inedificato, non ha senso richiedere la predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo, ancorché imposto dal P.R.G., (strumento attuativo che, per sua natura, serve a disegnare e precostituire una ordinata rete di infrastrutture funzionale allo sviluppo urbanistico futuro) in quanto non potrebbe apportare alcuno ulteriore significativo elemento allo stato dei luoghi, appare perfettamente aderente al disposto normativo.

Ma si tratta, all’ evidenza, di situazione del tutto diversa da quella in cui si trova il lotto del ricorrente, che, ben lungi dall’ esser “intercluso” all’ interno di una zona già urbanizzata, costituisce il lotto di confine tra, appunto, la zona B urbanizzata (rispetto alla quale si pone in posizione esterna) e la zona C, priva di urbanizzazione, entro cui è sito. Se si consentisse, in questo caso, l’ intervento edilizio diretto, risulterebbero frustrate le ragioni per le quali il P.R.G. ha previsto le zonizzazioni e gli strumenti attuativi, e cioè l’ ordinato e progressivo sviluppo delle zone C, di espansione. Ragioni che non sussistono nel caso del lotto intercluso entro un’ area già urbanizzata.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il ricorrente viene condannato a rifondere al COMUNE DI CAIOLANDIA le spese o onorari di giudizio, quantificati in € 1.500,00 (millecinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P. Q. M

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a pagare al COMUNE DI CAIOLANDIA € 1.500,00 (millecinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A. a titolo di rifusione delle spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19.2.2003.

Il Presidente      L'Estensore   Il Segretario


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