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Ric.
n. 2079/2006
Sent 3858/06
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con
l’intervento dei signori magistrati:
Umberto
Zuballi
Presidente
Elvio
Antonelli
Consigliere
Mauro
Springolo
Consigliere, relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2079/2006 proposto dall’UNIONE DEI COMUNI DI URBONIA E TIZIOPOLI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Carfagna, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;
CONTRO
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, la Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, in persona del Direttore Generale pro tempore e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e laguna, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e laguna 4.8.2006 con cui è stato annullato il provvedimento n. 6799 del 28.6.2006 col quale l’Unione tra i Comuni di URBONIA e TIZIOPOLI aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per l’edificazione di un fabbricato da parte della S.a.s. Artecasa Immobiliare.
Visto
il ricorso, notificato il 26.10.2006 e depositato presso la Segreteria il
2.11.2006, con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, depositato il 13.11.2006;
Visti
gli atti tutti di causa;
Uditi
alla camera di consiglio del 15 novembre 2006, convocata a’ sensi
dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art.
3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Mauro Springolo -
l’avv. Carfagna per la parte ricorrente e Brunetti per il Ministero intimato;
Rilevata,
a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato
dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio
processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di
poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato
in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
1)
che il ricorso all’esame riguarda il provvedimento della Soprintendenza per i
Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico di Venezia e laguna 4.8.2006 con cui era stato annullato il
provvedimento n. 6799 del 28.6.2006 col quale l’Unione tra i Comuni di URBONIA
e TIZIOPOLI aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per
l’edificazione di un fabbricato da parte della S.a.s. Artecasa Immobiliare;
2)
che detto provvedimento articola il diniego su due capi di motivazione:
a)
la mancanza del parere della Commissione edilizia integrata comunale; b)
l’omessa indicazione dell’iter logico in ordine alle ragioni di effettiva
compatibilità delle opere edilizie de quibus con gli specifici valori
paesaggistici dei luoghi;
3)
che, quanto al punto a), questo Collegio ha più volte affermato (v. sent. n.
1377 del 2005) la sopprimibilità della commissione edilizia integrata da parte
dei comuni come consentito dall’art. 4, II° comma, del D.P.R. n. 380 del 2001
nonché dall’art. 117 Cost., nel testo di cui alla legge costituzionale n. 3
del 2001: così come in effetti disposto, con deliberazione consigliare n. 20
del 1.4.2006, all’Unione ricorrente;
4)
che quanto al punto b) la nota 29.6.2006 prot. 6799 contiene una motivazione
congrua in ordine alla fattibilità, sotto il profilo paesistico-ambientale, del
fabbricato da realizzarsi da parte della s.a.s. Artecasa Immobiliare, ed invero
tale nota dava contezza: a) di un preesistente parere di massima, favorevole al
progetto in questione formulata dalla predetta commissione integrata, in allora
(15.3.2005) ancora operante, b) delle modificazioni, consone alle
indicazioni contenute nel parere stesso, apportate al progetto; c) di una
valutazione sulla situazione urbanistica insistente nelle vicinanze del Canale
Novissimo, fonte del vincolo ex D.L.vo 42/2004; d)della cessione di 750 mq da
destinarsi a verde con ciò rispettando gli standard urbanistici;
5)
che, pertanto, su tali presupposti, appaiono fondati i motivi addotti in ricorso
per contestare la fondatezza delle motivazioni prospettate dalla Soprintendenza
dei Beni ambientali ed architettonici del Veneto per denegare la richiesta
concessione edilizia;
6)
che il ricorso va pertanto accolto;
7)
che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;
che,
quindi, il ricorso è fondato.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Compensa
integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.
Il Presidente
L’Estensore
il Segretario
SENTENZA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
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