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Ric. n. 3201/2004 Sent 2517/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato Presidente
Fulvio Rocco Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
sul ricorso n. 3201/2004 proposto da FIDELI CAIA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Bucci, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO
il Comune di Tizionia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Carfagna, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Mario Barioli in Mestre, Via Torino 151/c;
l’Unione dei Comuni di Tizionia, Meviolandia e Semprolandia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

PER 

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 13.9.2004 n. 8271-4 di diniego rilascio permesso di costruire;
nonché con i motivi aggiunti depositati il 18.2.2005
per l’annullamento della deliberazione della Giunta municipale di Tizionia 30.5.2002 n. 40 che ha deciso il trasferimento all’Unione dei Comuni di Tizionia, Meviolandia e Semprolandia le funzioni relative all’edilizia privata del Comune di Tizionia
nonché con i motivi aggiunti depositati il 27.5.2005
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale 9-16.3.2005 n. 2335 che ha rigettato l’istanza di riesame di precedente diniego di titolo edilizio e della deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2004 n. 55 di asserita interpretazione e specificazione delle norme del P.R.G. di Tizionia.
Visto il ricorso notificato il 16.11.2004 e depositato presso la segreteria il 24.11.2004, con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti in data 27.5.2005;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tizionia, depositato il 6.12.2004;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 15 giugno 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Raffaele Bucci per la ricorrente e l’avv.to Roberto Carfagna per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che a seguito dell’istanza di riesame del progetto presentato dalla ricorrente – già oggetto del diniego impugnato con il ricorso principale – il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica dell’Unione dei Comuni di Tizionia e Meviolandia ha nuovamente denegato il rilascio del titolo edilizio, ribadendo le conclusioni negative già espresse in occasione del precedente diniego;
ritenuto che tale atto non possa essere inteso quale atto meramente confermativo del precedente diniego, in quanto l’esame dell’istanza di riesame del progetto è stato effettuato tenendo conto della deliberazione assunta dall’amministrazione in ordine all’interpretazione autentica delle norme di piano disciplinanti gli interventi da eseguire nelle zone dichiarate di degrado (deliberazione C. C. n. 55 del 23.12.2004), di modo che la nuova determinazione si qualifica quale nuovo provvedimento assunto sulla base dell’interpretazione della disposizione di piano elaborata dal Consiglio Comunale;
atteso, quindi, che il diniego impugnato in sede di motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2005, trova il suo presupposto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2004, con la quale è stato stabilito che ogni intervento ricadente negli ambiti considerati deve essere preceduto dall’approvazione di un piano di recupero, senza alcuna eccezione;
vista l’eccezione di tardività formulata dalla difesa resistente, il Collegio non ritiene che questa sia fondata in quanto l’interesse ad impugnare la suddetta deliberazione è sorto – in capo all’istante – soltanto a seguito della formulazione del secondo diniego.
Invero, proprio la dichiarata natura meramente interpretativa della deliberazione non poteva indurre parte ricorrente a proporre l’immediata impugnazione della stessa, se non quando – con l’emanazione del secondo diniego – è stata chiara l’esatta portata della deliberazione (estensione generalizzata, del piano di recupero a tutti gli interventi riguardanti le aree individuate dal piano regolatore).
Premesso ciò il diniego è illegittimo in ragione del presupposto sulla base del quale è stato assunto e cioè l’applicazione delle disposizioni di piano così come interpretate autenticamente dalla delibera n. 55/2004.
Detta delibera è infatti illegittima in quanto, così come denunciato da parte istante, con detta determinazione l’amministrazione non si è limitata ad apportare un mero chiarimento in ordine al significato della disposizione contenuta nel P.R.G. per quanto riguarda gli interventi nelle zone degradate (art.28 n.t.a.), ma ha apportato una vera e propria variante alle suddette disposizioni, stabilendo che ogni intervento in detti ambiti sia assoggettato all’approvazione di un piano di recupero, secondo le procedure previste dagli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78.
La precedente previsione di P.R.G. subordinava, invece, detta possibilità all’individuazione in tali ambiti di specifici immobili, complessi edilizi, isolati ed aree per i quali eventuali interventi sarebbero stati subordinati alla formazione di piani di recupero, escludendosi in tal modo l’imposizione di un obbligo generalizzato al ricorso alla preventiva approvazione di detto strumento attuativo (così il decimo comma dell’art. 28 delle n.t.a).
Risultando, quindi, evidente la natura non meramente interpretativa della deliberazione impugnata, la quale ha modificato la portata della disposizione contenuta nella norma richiamata, estendendo l’obbligo di piano di recupero in termini generali a tutti gli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree compresi nelle zone di degrado, ne deriva che il Comune – intendendo di fatto apportare una variante alle previsioni urbanistiche - avrebbe dovuto osservare le procedure proprie delle deliberazioni di variante ai piani regolatori così come stabilite dalla normativa regionale .
L’accoglimento dei motivi aggiunti proposti avverso il diniego n. 2335 del 9-16. 3 2005 e la delibera consiliare n. 55 del 23.12.2004 ed il conseguente annullamento degli atti così impugnati, tuttavia, non comportano, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti depositati in data 18.2.2005.
Ciò in quanto l’annullamento, così come sopra disposto, comporta la reviviscenza delle disposizioni comunali in base alle quali è stato formulato il primo diniego, impugnato con il ricorso principale, e quindi l’interesse di parte ricorrente ad ottenere un pronuncia in merito al suddetto atto, così come assunto dall’amministrazione in base all’interpretazione seguita in tale occasione delle norme contenute nel piano regolatore comunale.
Di conseguenza, il Collegio ritiene di dover procedere ad esaminare le doglianze formulate con il ricorso principale avverso il provvedimento assunto in data 13.9.2004.
In merito a tali doglianze, tuttavia, si ritiene di dover accogliere l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Tizionia nella memoria di costituzione, con contestuale reiezione dei motivi aggiunti, depositati da parte ricorrente in data 18.2.2005, avverso la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 30.5.2002, con la quale è stato deciso il trasferimento all’Unione dei Comuni di Tizionia, Meviolandia e Semprolandia, tra le altre, delle funzioni relative all’edilizia comunale. 
Infatti, il gravame proposto avverso il diniego del 13.9.2004 è stato notificato irritualmente al solo Comune di Tizionia e non al soggetto che ha emanato l’atto e cioè all’Unione dei Comuni tra Tizionia, Meviolandia e Semprolandia (anche se successivamente il Comune di Semprolandia è uscito dall’Unione).
In merito, il Collegio rileva l’infondatezza dei motivi aggiunti formulati da parte ricorrente avverso detta deliberazione, in quanto, atteso il chiaro disposto di cui all’art. 32 de D.lgs. n. 267/2000, che ha individuato e disciplinato le Unioni di Comuni, queste si pongono quali enti locali a se stanti, distinti dagli enti locali che le hanno costituite, dotate di personalità giuridica, con un proprio statuto e proprie funzioni.
In base alla norma richiamata le Unioni godono di una propria organizzazione, articolata secondo norme regolamentari che le stesse hanno potestà di deliberare, e fruiscono degli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
I Comuni che intendono costituirsi in Unioni deliberano il trasferimento delle loro competenze all’Unione, riorganizzando pertanto il sistema delle competenze, le quali, quindi, una volta trasferite all’Unione, non possono più essere esercitate dal singolo Comune partecipante.
Nel caso di specie, il Comune di Tizionia ha deliberato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27.7.2001 la costituzione dell’Unione de quo e con successiva deliberazione dello stesso Consiglio Comunale n. 24 del 4.5.2002, entrambe non impugnate, ha provveduto al trasferimento all’Unione, fra le altre, delle funzioni relative all’Edilizia Privata.
Con la delibera oggetto dei motivi aggiunti, n. 40/2002, la Giunta ha a sua volta completato il processo di trasferimento delle funzioni, organizzando il trasferimento del personale e delle risorse correnti, da cui l’infondatezza delle censura sollevata in ordine all’incompetenza della Giunta Comunale al trasferimento delle funzioni comunali all’Unione, di cui al secondo motivo aggiunto, in quanto il trasferimento delle funzioni era già stato disposto con le delibere consiliari – nn. 44/2001 e 24/2002 - espressamente richiamate nelle premesse alla delibera di Giunta oggetto delle censure sin qui esaminate.
In conclusione, respinti i motivi aggiunti depositati in data 18.2.2005, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per mancata notifica al soggetto autore del provvedimento impugnato.
Vanno, invece, accolti – per le ragioni sopra espresse – i motivi aggiunti depositati in data 27.5.2005, con conseguente annullamento dei provvedimenti ivi impugnati.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie i motivi aggiunti depositati in data 27.5.2005 e per l’effetto annulla i provvedimenti con gli stessi impugnati (provv. comunale n. 2335/2005 e D.C.C. n. 55/2004); rigetta i motivi aggiunti depositati in data 18.2.2005 e per l’effetto dichiara l’inammissibilità del ricorso principale . 
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2005.

Il Presidente      L’Estensore    Il Segretario



SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione


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