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Ric. n. 2079/2006                                            Sent   3858/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Umberto Zuballi                      Presidente

Elvio Antonelli                         Consigliere

Mauro Springolo                      Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2079/2006 proposto dall’UNIONE DEI COMUNI DI URBONIA E TIZIOPOLI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Carfagna, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

 

CONTRO

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, la Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, in persona del Direttore Generale pro tempore e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e laguna, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;

PER

 

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e laguna 4.8.2006 con cui è stato annullato il provvedimento n. 6799 del 28.6.2006 col quale l’Unione tra i Comuni di URBONIA e TIZIOPOLI aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per l’edificazione di un fabbricato da parte della S.a.s. Artecasa Immobiliare.

 

Visto il ricorso, notificato il 26.10.2006 e depositato presso la Segreteria il 2.11.2006, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, depositato il 13.11.2006;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi  alla camera di consiglio del 15 novembre 2006, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Mauro Springolo - l’avv. Carfagna per la parte ricorrente e Brunetti per il Ministero intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

1)               che il ricorso all’esame riguarda il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Venezia e laguna 4.8.2006 con cui era stato annullato il provvedimento n. 6799 del 28.6.2006 col quale l’Unione tra i Comuni di URBONIA e TIZIOPOLI aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per l’edificazione di un fabbricato da parte della S.a.s. Artecasa Immobiliare;

2)               che detto provvedimento articola il diniego su due capi di motivazione:

a) la mancanza del parere della Commissione edilizia integrata comunale; b) l’omessa indicazione dell’iter logico in ordine alle ragioni di effettiva compatibilità delle opere edilizie de quibus con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi;

3)               che, quanto al punto a), questo Collegio ha più volte affermato (v. sent. n. 1377 del 2005) la sopprimibilità della commissione edilizia integrata da parte dei comuni come consentito dall’art. 4, II° comma, del D.P.R. n. 380 del 2001 nonché dall’art. 117 Cost., nel testo di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001: così come in effetti disposto, con deliberazione consigliare n. 20 del 1.4.2006, all’Unione ricorrente;

4)               che quanto al punto b) la nota 29.6.2006 prot. 6799 contiene una motivazione congrua in ordine alla fattibilità, sotto il profilo paesistico-ambientale, del fabbricato da realizzarsi da parte della s.a.s. Artecasa Immobiliare, ed invero tale nota dava contezza: a) di un preesistente parere di massima, favorevole al progetto in questione formulata dalla predetta commissione integrata, in allora (15.3.2005) ancora operante, b)  delle modificazioni, consone alle indicazioni contenute nel parere stesso, apportate al progetto; c) di una valutazione sulla situazione urbanistica insistente nelle vicinanze del Canale Novissimo, fonte del vincolo ex D.L.vo 42/2004; d)della cessione di 750 mq da destinarsi a verde con ciò rispettando gli standard urbanistici;

5)               che, pertanto, su tali presupposti, appaiono fondati i motivi addotti in ricorso per contestare la fondatezza delle motivazioni prospettate dalla Soprintendenza dei Beni ambientali ed architettonici del Veneto per denegare la richiesta concessione edilizia;

6)               che il ricorso va pertanto accolto;

7)               che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti; 

che, quindi, il ricorso è fondato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006.

                           Il Presidente                                               L’Estensore                                           il Segretario

   

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

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